- Lunedì, 16 Marzo 2015
- Ultima modifica: Lunedì, 30 Marzo 2020 14:19
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L’Azienda proibisce, ai sensi dell’art. 15 della legge n° 125/2001, l’introduzione, la vendita e somministrazione di alcolici all’interno dell'area ospedaliera di Careggi.
Il divieto è portato a conoscenza degli esercizi commerciali interessati con espressa disposizione notificata ed è inserito all’interno della documentazione di gara nel caso di affidamento dei servizi di ristorazione.
Tale divieto comprende anche le macchine di distribuzione automatica di bevande installate nella struttura ospedaliera e riguarda ogni tipo di evento organizzato all’interno di Careggi, nessuno escluso.
- Regolamento aziendale (provv. DG 285/2014)
- Protocollo aziendale