Segnalazione illeciti (whistleblowing)

L’Azienda Ospedaliero–Universitaria Careggi «AOUC» favorisce l’utilizzo della segnalazione “whistleblowing” quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione e della “maladministration”, tutelando tutti coloro che, nell’interesse all’integrità dell’Azienda, intendano segnalare fatti illeciti.
Ai sensi del D.LGS 24/2023, i soggetti legittimati all’invio di una segnalazione sono tutti i “segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo” indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro diretto con l’ente di appartenenza.
Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente. Con il termine segnalante o whistleblower si intende il soggetto, interno o esterno all’AOUC, che segnala agli organi legittimati episodi di illecito o altre ipotesi di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica.
L’AOUC valuta anche le segnalazioni di comportamenti non etici o non conformi al Codice di Comportamento vigente in AOUC che abbiano collegamenti con ipotesi di illecito penale amministrativo e contabile.
Non attengono all’istituto del whistleblowing le “lamentele”, di solito legate ad questioni di interesse personale.

Chi può presentare la segnalazione?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di AOUC, in qualità di:

  • dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art.3 del D.Lgs 24/2023, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.


Inoltre possono segnalare anche coloro i quali si trovano nelle seguenti condizioni:

  • se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico e le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Come può essere presentata la segnalazione all’AOUC?

La segnalazione deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) utilizzando – per massimizzare la tutela della riservatezza – una sola delle seguenti modalità:

1) via telematica (da usare in via preferenziale rispetto ad altre modalità di segnalazione): tramite piattaforma aziendale, che assicura adeguati standard di sicurezza, tenendo conto delle indicazioni fornite da ANAC e garantite dal fornitore del servizio: Modulo per la segnalazione criptata di possibile illecito 

2) in forma cartacea: tramite lettera in doppia busta chiusa, intestata al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Largo Brambilla 3 – Firenze”, avendo cura di indicare sulla busta “Riservato – Whisteblowing” senza ulteriori informazioni (es. mittente) →Modulo segnalazione illeciti e irregolarità

3) verbale: rilasciando dichiarazione a voce al RPCT, che trascrive un verbale. 
Altre modalità non garantiranno la sicurezza di riservatezza del dato e le conseguenti tutele previste dalla norma per il segnalante.  

Si ricorda che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e 362 del Codice Penale e, in questi casi, la segnalazione non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità competente.

Se dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale o di danno erariale, l’Azienda provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità con le modalità previste dal D.Lgs. 24/2023.

Le segnalazioni anonime saranno prese in carico come  comunicazioni non sottoscritte se conterranno indicazioni manifestamente fondate ed elementi utili per la ricostruzione e l’accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.

Quali sono le caratteristiche che deve possedere la segnalazione?

La segnalazione deve avere ad oggetto “condotte illecite” di cui il segnalante sia venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro” e contenere almeno i seguenti elementi:
a) nome e cognome del soggetto che effettua la segnalazione (“segnalante”), con espressa indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito di AOUC;
b) la data e/o il periodo in cui si è verificato il fatto;
c) il luogo fisico in cui si è verificato il fatto;
d) una valutazione del segnalante circa il fatto che lo stesso ritenga che le azioni od omissioni commesse siano:

  • illeciti penali/civili/amministrativi/contabili rilevanti;
  • poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni di legge e sanzionabili in via disciplinare;
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’AOUC;
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine di AOUC;
    e) descrizione del fatto;
    f) autore/i del fatto;
    g) altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
    h) eventuali allegati a sostegno della segnalazione;
    i) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
Limiti al sistema di protezione del segnalante

L’art. 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023 stabilisce che le tutele sopra descritte non sono garantite e, quindi, vengono meno “quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”. Tale previsione mira a dissuadere il segnalante dall’effettuare, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino manifestamente infondate e false, presentate con intento diffamatorio e calunnioso. La tutela della riservatezza dell’identità può venire meno se il segnalante ha trasmesso la segnalazione anche a soggetti diversi da quelli contemplati per legge. Il sistema non tutela chi, al fine di effettuare la segnalazione, commetta altro illecito (es. accesso abusivo a sistema informatico). È prevista inoltre la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, “per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione”.

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Ultimo aggiornamento

21 Novembre 2023, 12:38

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