Convenzioni di collaborazione

L’Azienda, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni  e servizi e laddove non espressamente vietato, nel rispetto degli artt. 1, 11 e 15 della L. 241/1990, stipula accordi di collaborazione e\o commerciali con soggetti pubblici e privati purché ne siano puntualmente individuati i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, e vengano seguite procedure che rispettino le norme in materia di protezione dei dati personali, prevenzione dei rischi, prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione dei conflitti di interessi.

L’Azienda nell’adozione di atti di natura non autoritativa, può concludere tali accordi, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.

Struttura responsabile del procedimento

Documenti

Elenco convenzioni e contratti area a pagamento

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Ultimo aggiornamento

9 Aprile 2024, 11:02

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