Accesso civico generalizzato (Art. 5 co. 2 dlgs n 33/2013)

Si tratta dell’accesso a dati o documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligatoria pubblicazione (v. accesso civico semplice). Scopo dell’accesso civico generalizzato è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali e può essere avanzata da chiunque, senza obbligo di motivazione, ma occorre dimostri la propria identità.

La richiesta può essere presentata:

E’ sempre necessario dimostrare la propria identità: nel caso di spedizione per posta ordinaria o e-mail, allegare copia del documento di identità.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, con la comunicazione al richiedente. 

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Ultimo aggiornamento

28 Agosto 2023, 09:26

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