Accesso civico semplice (Art. 5 co 1 dlgs n.33/2013)

Si tratta della richiesta di pubblicare dati, informazioni e/o documenti che devono essere obbligatoriamente pubblicati nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” sulla home-page del sito web di AOUC e che invece risultassero non presenti.  

In questi casi chiunque può richiederne la pubblicazione.

Scopo dell’accesso civico è permettere il controllo democratico sulle attività delle PA contribuendo a responsabilizzare e sensibilizzare coloro che svolgono ruoli decisionali al loro interno, soprattutto nei settori potenzialmente più esposti al rischio corruzione.

La richiesta di accesso civico semplice può riguardare esclusivamente i dati e le informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, può essere avanzata da chiunque, senza obbligo di motivazione, ma occorre dimostri la propria identità.

La richiesta va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’AOUC, competente a decidere sulla stessa e può essere presentata

E’ sempre necessario dimostrare la propria identità: nel caso di spedizione per posta ordinaria o e-mail, allegare copia del documento di identità.

L’AOUC ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione, dei dati o documenti richiesti, nel proprio sito istituzionale e alla contestuale comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale delle pagine pubblicate.

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Ultimo aggiornamento

28 Agosto 2023, 09:24

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