Collegio sindacale

Funzioni

1) Il Collegio Sindacale è organo i cui membri, nel numero di cinque, vengono nominati dal Direttore Generale, sulla base delle designazioni previste dal D.Lgs 517/1999 e dalla Legge Regionale 40/2005 e smi.

2) Il Direttore Generale convoca i Sindaci revisori entro il termine massimo di dieci giorni dalla nomina; nella prima seduta il Collegio procede alla elezione, tra i propri componenti, del Presidente, il quale provvede alle successive convocazioni dell’organo.

3) Ai sensi del D.Lgs n° 502/92 e smi e dell’art 42 della Legge Regionale n° 40/2005 e smi il Collegio sindacale esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull’attività dell’Azienda, vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, accerta la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia, elabora le previste relazioni sulle attività aziendali.

4) L’Azienda mette a disposizione del Collegio la sede per lo svolgimento dei propri compiti e fornisce il supporto per le funzioni di segreteria.

Componenti

Collegio sindacale nominato con provv. DG 639/2021

Componenti precedenti

Collegio sindacale nominato con provv. DG 78/2015

Compensi

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Ultimo aggiornamento

16 Gennaio 2024, 10:55

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